Comune di Collevecchio
 
 

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Il Comune

Servizio Entrate e Tributi

I.U.C. - Imposta Unica Comunale

Cos'è

  • La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è la nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014.

    Essa è composta da tre distinti tributi:
    1. l'imposta IMU, dovuta dai possessori di immobili (escluse le prime abitazioni) e delle relative pertinenze;
    2. la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti 
    3. la tariffa TASI, relativa ai servizi comunali indivisibili (illuminazione, manutenzione ordinaria, asili, etc.) 

Cos'è utile sapere

  • Entro il 17 GIUGNO 2019 deve essere effettuato il versamento IN ACCONTO dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2019 e della TASI. 
    I.M.U.   Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti COMPRESI LE AREE FABBRICABILI.   Base imponibile: -          Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato.  
    Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore -  NOTA BENE: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, la base imponibile E’ RIDOTTA  DEL 50% con applicazione dell'aliquota ordinaria del 10,60‰; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  ai fini dell’applicazione delle disposizioni suindicate, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.·                                         Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92; -     Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). Rimangono confermati i valori già confermati per l’anno 2018; ·                                          Aliquote: 

    Sono state confermate con atto di C.C. N. 10 del 22.03.2019, per il versamento della rata in acconto di giugno 2019, le aliquote del tributo già stabilite dalla delibera di C.C. N. 10 del 29/03/2018: 


      Abitazione principale accatastata in tutte le cat. tranne A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: ESENTI
      Abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative  pertinenze: 5,00 per mille
        Fabbricati rurali ad uso strumentale:ESENTI
        Tutti gli altri immobili: 10,6 per mille
      Terreni agricoli (L. 208/2015): ESENTI
                             Esenzioni: a)       Fabbricati adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto titolare del diritto di usufrutto ecc. e relative pertinenze (Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.)b)       Terreni agricoli: dal 1° gennaio 2018, in esecuzione del c. 13 della Legge di stabilità 2016 tutti i terreni (tranne le aree fabbricabili) siti nel territorio del Comune di Collevecchio sono esenti dal pagamento dell’IMU in quanto “ Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977”(Circolare 14 giugno 1993, n. 9) ·                                 Detrazioni IMU 2018:·                                  a)       per l’unità immobiliare appartenente alla cat. Catastale A/1 – A/8 – A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;    ·                                      

         TASI (Tributo per i servizi indivisibili)·                       Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto  per gli immobili adibiti ad abitazione principale accatastati nelle Categorie  A/1, A/8  e A/9 e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. ·                                  

    Aliquote: Sono state confermate  con atto di C.C. N. 10/2019, per il versamento della rata in acconto di giugno 2019, le aliquote del tributo stabilite dalla delibera di C.C. N. 9 del 29/03/2018:
        Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite al catasto nelle categorie DIVERSE da A/1,A/8 e A/9:ESENTI PER LEGGE
        Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9
      1,00 per mille(NESSUNA DETRAZIONE)

      Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze ed aree edificabili:Aliquota azzerata
       
      Fabbricati classificati nel gruppo catastale D:
      2,00 per mille
      Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 D.L. 201/2011: 1 per mille
      

    PER   TARI  E TASI
      
          . importo minimo: L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a €  8,00  DICHIARAZIONE : I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Requisiti


Come fare

  • Pagamento IMU:- a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali). Il codice comune da indicare è C876·                                 - a mezzo bollettino di ccp n. 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. Su tale conto non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico; il conto corrente postale per il versamento dell’imposta municipale propria è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU” e deve essere messo a disposizione gratuitamente  dalla Società Poste Italiane S.p.A. ·                                 Pagamento  TASI:·                                  - a mezzo modello F24(sezione IMU e altri tributi locali). Il codice comune da indicare è C876

A chi rivolgersi

  • Servizio Entrate e Tributi
    Via Antonio Segoni n.24 - 02042 , Collevecchio (RI)
    Responsabile:
    RAPONI STEFANIA
    Telefono:
    0765/578018
    Note:
    Skype live:.cid.ba2630fb6d456a86

Orario settimanale

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    Skype chiamata vocale 15:30 - 16:30
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